PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad introdurre disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) adeguare le disposizioni relative all'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al fine di renderle coerenti con l'innovazione del quadro funzionale e dell'assetto organizzativo delle amministrazioni pubbliche; stabilire una netta delimitazione degli ambiti di competenza delle fonti legislative e delle fonti contrattuali nella disciplina del lavoro pubblico;

          b) completare la distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo politico-amministrativo e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni pubbliche, precisando la natura e i caratteri propri della funzione dirigenziale; in particolare, eliminare i residui strumenti di intervento degli organi di governo sugli atti di competenza dei dirigenti, riaffermare la responsabilità dei dirigenti in ordine alle decisioni sull'organizzazione degli uffici e attribuire loro adeguati strumenti di gestione delle risorse finanziarie, che consentano l'effettivo esercizio di autonomi poteri di spesa; chiarire che le determinazioni inerenti la gestione dei rapporti di lavoro non sono soggette a ricorsi amministrativi né a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

          c) procedere, rimettendo le relative determinazioni agli atti organizzativi di cui

 

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al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla individuazione e alla rigorosa delimitazione, anche quantitativa in rapporto alla dotazione organica dei dirigenti di ciascuna amministrazione, degli incarichi dirigenziali aventi natura fiduciaria, distinguendo fra quelli riferiti ad uffici di diretta collaborazione dell'organo di governo e riguardanti funzioni di raccordo fra politica e amministrazione, e quelli relativi a posizioni di vertice dell'amministrazione o di coordinamento generale dell'attività di uffici dirigenziali, ovvero aventi ad oggetto l'adempimento di specifiche missioni o la realizzazione di progetti con dimensione temporalmente definita; stabilire che il conferimento o la revoca di tali incarichi, i quali, di norma, non comportano l'esercizio di autonomi poteri di amministrazione e di gestione, avviene con atto unilaterale dell'organo di direzione politica, fatta salva la definizione con contratto individuale del trattamento economico, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

          d) ridefinire la disciplina degli incarichi di funzioni dirigenziali non a carattere fiduciario nelle amministrazioni dello Stato, da conferire con contratto, previa negoziazione dell'oggetto e degli obiettivi da conseguire, adottando per la individuazione dei soggetti destinatari forme di pubblicità e criteri di scelta, da specificare anche attraverso previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ispirati ai princìpi di trasparenza e imparzialità;

          e) limitare, anche sotto il profilo quantitativo, e assoggettare a procedure ispirate ai medesimi princìpi di cui alla lettera d), l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali delle amministrazioni interessate, circoscrivendo tale possibilità ai soli casi in cui si renda necessaria ai fini dell'acquisizione di specifiche competenze professionali in relazione ai compiti da svolgere, ed escludendo, di norma, la reiterazione di tali incarichi e l'attribuzione

 

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degli stessi a dipendenti dell'amministrazione privi di qualifica dirigenziale;

          f) stabilire una dimensione temporale degli incarichi di funzioni dirigenziali che consenta una adeguata valutazione dell'operato dei dirigenti, articolandone la durata in relazione alle caratteristiche delle funzioni e degli obiettivi assegnati, e prevedendo, di norma, la rotazione negli incarichi di maggiore rilevanza; stabilire che le conferme, le mancate conferme e le revoche degli incarichi siano fondate esclusivamente sulle attitudini e sulle competenze professionali dei dirigenti, collegandole con gli esiti delle valutazioni annuali, da svolgersi con modalità e garanzie definite anche attraverso i contratti collettivi nazionali di lavoro, ed escludendo, in ogni caso, forme di rimozione automatica e prive di motivazioni per tutti i dirigenti preposti ad attività di amministrazione e di gestione;

          g) razionalizzare ed integrare le disposizioni, anche di carattere procedurale e organizzativo, in tema di doveri di comportamento dei dirigenti e di responsabilità dirigenziale, differenziandole a seconda della natura fiduciaria o meno degli incarichi ricoperti, ed affidandone la specifica disciplina ai contratti collettivi nazionali di lavoro; individuare con maggiore chiarezza le diverse ipotesi di responsabilità dirigenziale anche in rapporto alle forme di responsabilità disciplinare, riducendo la discrezionalità delle amministrazioni per gli incarichi non fiduciari e graduando in relazione alla differente rilevanza e gravità dei casi concreti le misure adottabili nelle ipotesi di valutazione negativa dei comportamenti e dell'attività dei dirigenti; migliorare la tutela antidiscriminatoria dei dirigenti pubblici, confermando l'unicità di disciplina legislativa con il settore privato, ma precisando i raccordi con le procedure riguardanti la specifica responsabilità dirigenziale pubblica e rafforzando la tutela processuale;

          h) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici, articolandone le previsioni in base alla natura

 

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fiduciaria o meno degli incarichi svolti, e comunque prevedendo forme di incompatibilità e limitazioni più rigorose, con riferimento, tra l'altro, alla possibilità di ricoprire cariche pubbliche elettive e di esercitare attività economiche e professionali, durante lo svolgimento dell'incarico e per congrui periodi successivi;

          i) introdurre, anche attraverso la costituzione di un albo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, elementi di unitarietà nella dirigenza statale, in ordine alla razionalizzazione delle modalità di reclutamento e alla agevolazione della mobilità dei dirigenti fra le diverse amministrazioni dello Stato, fatta salva l'assegnazione ai ruoli delle singole amministrazioni in occasione del conferimento degli incarichi di funzioni, al fine di consentire la migliore utilizzazione della risorsa dirigenziale; rideterminare le articolazioni e i sistemi di progressione interni all'unica qualifica dirigenziale in base alle competenze acquisite e alle capacità professionali dimostrate, indipendentemente dal livello e dalla durata degli incarichi ricoperti;

          l) riordinare i sistemi per l'acquisizione della qualifica di dirigente nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non economici, in modo tale da realizzare, fatte salve le specificità delle dirigenze tecniche, forme di reclutamento e di formazione unitarie, fondate esclusivamente sulla selezione per merito, attribuendo ad un unico organismo la responsabilità dello svolgimento delle procedure selettive e delle attività formative sia per i corsi-concorsi aperti a soggetti esterni, che costituiscono lo strumento ordinario di accesso, sia per i concorsi riservati ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di specifici requisiti culturali e professionali, e dei quali sia verificata la capacità generale di esercitare le funzioni dirigenziali; agevolare l'ingresso nella dirigenza di soggetti giovani, dotati di una qualificata formazione universitaria e post-universitaria, da collocare in posizioni anche di elevata responsabilità;

 

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          m) intervenire, anche mediante la sua abrogazione, sulla disciplina della vicedirigenza, tenendo conto dell'esigenza di adottare forme di regolazione, gestione e valorizzazione professionale del personale coerenti con i princìpi di efficienza e di flessibilità organizzativa delle pubbliche amministrazioni;

          n) definire sistemi di programmazione del fabbisogno del personale nelle amministrazioni pubbliche, anche attraverso l'introduzione, per specifiche amministrazioni, di criteri di acquisizione delle risorse umane in relazione alle proprie risorse finanziarie sulla base del rapporto tra entrate e spese per il personale, distinguendo le misure relative agli accessi dall'esterno da quelle riguardanti le progressioni interne, con responsabilizzazione degli organi politici e gestionali rispettivamente per la determinazione e per l'utilizzazione delle risorse finanziarie e umane;

          o) riordinare i sistemi per il reclutamento del personale, garantendone la periodicità e la continuità, introducendo meccanismi utili ad accelerare e a decongestionare le procedure selettive, anche attraverso una più rigorosa e puntuale definizione dei requisiti di partecipazione, e prevedendo la possibilità di concorsi comuni a diverse amministrazioni; in tale ambito, in sede di prima attuazione della presente legge, le amministrazioni interessate dai processi di riordino delle attribuzioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, procedono, nel limite dei posti disponibili delle dotazioni organiche rideterminate, alla stabilizzazione del personale, appartenente alle amministrazioni stesse, con incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, compreso il personale il cui incarico è stato interrotto ai sensi dell'articolo 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che deve essere

 

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reintegrato nella posizione occupata al momento dell'interruzione con riconoscimento giuridico ed economico del servizio nella qualifica per tutto il periodo decorrente dalla data di cessazione alla data di riassunzione dell'incarico;

          p) semplificare e accelerare le procedure della contrattazione collettiva di livello nazionale, rivedendo l'organizzazione e le funzioni dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dei comitati di settore, anche attraverso la previsione di un ruolo attivo di questi ultimi in sede di negoziazione, e attribuendo immediata efficacia al contratto sottoscritto dalle parti;

          q) rivedere le disposizioni sui rapporti fra i diversi livelli della contrattazione collettiva per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, rafforzando il ruolo dei contratti nazionali nella determinazione di strumenti e procedure che evitino l'introduzione nei contratti integrativi di norme estranee o non coerenti con i criteri e gli obiettivi stabiliti nella contrattazione nazionale e con la distinzione tra materie di contrattazione e materie affidate ad istituti di partecipazione, e affidando agli stessi contratti nazionali la definizione di regole che contrastino la dispersione e la frantumazione degli ambiti e delle sedi di contrattazione integrativa;

          r) consentire alla contrattazione collettiva di regolare i percorsi professionali dei lavoratori attraverso la definizione di procedure selettive ispirate ai princìpi di trasparenza e imparzialità, al fine di premiare la professionalità effettivamente acquisita grazie all'esperienza lavorativa, e che sia valutata come adeguata alle nuove funzioni da svolgere;

          s) aggiornare le disposizioni in materia di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale nelle pubbliche amministrazioni, al fine di circoscrivere sotto il profilo tipologico e limitare quantitativamente l'utilizzazione di tali strumenti, rendendoli coerenti con le esigenze funzionali e organizzative delle

 

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pubbliche amministrazioni, e salvaguardando il principio dell'affidamento alla contrattazione collettiva della relativa disciplina;

          t) realizzare il coordinamento, anche attraverso modifiche sostanziali, delle disposizioni che disciplinano la mobilità temporanea all'estero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione delle procedure, assicurando comunque che in sede di valutazione del servizio svolto presso gli Stati membri dell'Unione europea e presso gli organismi comunitari o internazionali siano rispettate le condizioni di non discriminazione e di parità di trattamento rispetto a quello prestato in Italia;

          u) agevolare la mobilità volontaria, anche temporanea, dei dipendenti pubblici fra sedi e amministrazioni diverse, individuando, in particolare, metodologie e modalità che favoriscano l'incontro fra la domanda delle amministrazioni con carenze di personale e l'offerta dei lavoratori interessati; razionalizzare le forme della mobilità del personale dirigenziale e non dirigenziale connessa a processi di riorganizzazione o al trasferimento di funzioni e compiti amministrativi, in relazione ai princìpi del rispetto del fabbisogno professionale e del contenimento dei costi delle pubbliche amministrazioni;

          v) limitare fortemente la possibilità di cumulo di impieghi e incarichi dei pubblici dipendenti, e riordinare, fatta salva la specifica disciplina per i dirigenti, le disposizioni in tema di incompatibilità, al fine di procedere ad una loro razionalizzazione attraverso semplificazioni procedurali, specie in ordine al sistema delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi retribuiti, e ad una migliore articolazione di istituti, casi e ipotesi concrete;

          z) confermare e rafforzare l'attribuzione in via generale al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, della giurisdizione sulle controversie di lavoro individuali e collettive relative ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, razionalizzando, anche mediante

 

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soppressione, le forme di intervento dell'ARAN e della Presidenza del Consiglio dei ministri in tali controversie in funzione della riduzione dei tempi del contenzioso;

          aa) rivedere e semplificare, in funzione della celere definizione delle questioni e della riduzione dei tempi del contenzioso, le disposizioni riguardanti l'interpretazione autentica dei contratti collettivi e l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, sulla validità e sull'interpretazione degli stessi, in particolare escludendo l'attribuzione di valore giuridico ad interpretazioni unilaterali;

          bb) operare gli opportuni adeguamenti formali delle disposizioni concernenti le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, per assicurarne il migliore coordinamento sistematico, perseguendo la semplificazione del linguaggio e la chiarezza testuale.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in relazione all'applicabilità delle norme ivi previste agli enti rispettivamente rappresentati.